Art. 6.
(Sanzioni).

      1. L'operatore che esercita abusivamente l'attività di gestore di videogiochi di qualsiasi tipo è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa di 25.000 euro, oltre alla confisca di ciascun videogioco.
      2. Il gestore che omette di applicare su ciascun gioco a vincita il PIN di iscrizione al registro è punito con l'ammenda di 10.000 euro e con l'automatica cancellazione dal registro.
      3. Il gestore che non provvede alla distribuzione degli incassi percepiti da ciascuno dei giochi a vincita nella propria disponibilità è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni, oltre alla multa di 15.000 euro e all'automatica cancellazione dal registro.
      4. Le pene previste ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili nel caso di duplice violazione perpetrata dal gestore.
      5. È causa di cancellazione automatica dal registro la condanna a pena detentiva per qualsiasi reato non inferiore a tre anni, nonché l'assoggettamento a procedure concorsuali previste e disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il gestore riabilitato in sede penale e concorsuale, al fine di riprendere l'esercizio di nuova attività, deve iscriversi al registro.
      6. L'esercente che non effettua la verifica preliminare prevista dall'articolo 3, comma 2, è punito con l'ammenda di 25.000 euro, oltre al ritiro della licenza di esercizio e alla revoca delle autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza rilasciate.
      7. L'esercente che consente l'installazione o comunque la presenza nel proprio locale di qualsiasi tipo di gioco a vincita privo del PIN di iscrizione al registro, anche se il gioco a vincita è disattivato perché spento o non funzionante, è punito con l'ammenda di 15.000 euro.